{"id":5539,"date":"2022-09-21T08:19:39","date_gmt":"2022-09-21T08:19:39","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.concreteinvesting.com\/?page_id=5539"},"modified":"2024-01-29T11:25:51","modified_gmt":"2024-01-29T11:25:51","slug":"policy-sui-conflitti-dinteresse","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.concreteinvesting.com\/blog\/info\/policy-sui-conflitti-dinteresse","title":{"rendered":"Policy sui conflitti d&#8217;interesse"},"content":{"rendered":"\n<p>Il Fornitore ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione e, di seguito, si riporta un estratto delle modalit\u00e0 operative adottate, unitamente alle principali informazioni necessarie a comprenderle, per salvaguardare gli interessi degli Investitori.<\/p>\n\n\n\n<ol><li><strong>Gestione dei conflitti di interesse<\/strong><br>La procedura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse del Fornitore si prefigge in particolare di:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ul><li>evitare situazioni di conflitto di interessi;<\/li><li>individuare e gestire le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi degli Investitori;<\/li><li>definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti;<\/li><li>mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire il danno effettivo agli interessi degli Investitori;<\/li><li>informare preventivamente i potenziali Investitori qualora sussista un conflitto di interesse che possa ledere gravemente i loro interessi attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul Portale e attraverso sistemi di posta elettronica.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ol><li><strong>Definizioni<\/strong><br>Ai fini del presente documento ove non specificatamente definiti, si intende per:<br>\u25aa Fornitore: Concrete S.r.l.;<br>\u25aa Portale: Piattaforma di Concrete dove vengono pubblicate le offerte da parte dell\u2019Offerente;<br>\u25aa Offerente: il titolare del progetto;<br>\u25aa Soggetto Rilevante:<br>o il Fornitore,<br>o i componenti del consiglio di amministrazione del Fornitore;<br>o i partecipanti al capitale del Fornitore che detengono il 20 %, o pi\u00f9, del capitale azionario o dei diritti di voto;<br>o i dirigenti o dipendenti o collaboratori del Fornitore;<br>o l\u2019Offerente;<br>o il Valutatore Indipendente;<br>o il prestatore di servizi di pagamento che supporta il Fornitore nelle attivit\u00e0;<br>o la fiduciaria che supporta il Fornitore nelle attivit\u00e0.<br>\u25aa Parte correlata:<br>Qualsiasi persona fisica o giuridica collegata al Soggetto Rilevante da un legame di controllo*;<br>Qualsiasi persona fisica con un legame di parentela sino al 4\u00b0 grado con il Soggetto Rilevante.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ol start=\"3\"><li><strong>Attivit\u00e0 in conflitto di interessi non ammesse<\/strong><br>Nell\u2019espletamento dell\u2019attivit\u00e0 di gestione del Portale e nell\u2019offerta di servizi di crowdfunding per evitare l\u2019insorgere di conflitti di interessi:<br>\u25aa Il Fornitore non partecipa ad alcuna offerta sul Portale;<br>\u25aa il Fornitore non accetta come Offerenti nessuno dei seguenti soggetti:<br>a) i partecipanti al capitale del Fornitore che detengono il 20 %, o pi\u00f9, del capitale azionario o dei diritti di voto;<br>b) i propri dirigenti o dipendenti;<br>c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all\u2019articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014\/65\/UE**.<br><\/li><li><strong>Attivit\u00e0 in conflitto di interessi ammesse con comunicazione agli investitori<\/strong><br>Qualora il Fornitore accetti quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding uno dei seguenti soggetti:<br>a) i partecipanti al capitale del Fornitore che detengono il 20 %, o pi\u00f9, del capitale azionario o dei diritti di voto,<br>b) i propri dirigenti o dipendenti,<br>c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all\u2019articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014\/65\/UE***,<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>comunica:<br><br>a) sul Portale la presenza di tali investitori,<br>b) i progetti specifici di crowdfunding in cui tale investitore ha investito.<br><br>In ogni caso il Fornitore provvede a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\"><li><strong>Identificazione e gestione di altre ipotesi di potenziali conflitti di interessi<\/strong><br>Il Fornitore ritiene che possa generarsi una situazione di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, nel momento in cui Il Soggetto Rilevante o la Parte Correlata:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ul><li>potrebbe realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell\u2019Investitore e\/o Offerente;<\/li><li>ha un interesse speciale, diverso dall&#8217;interesse dell\u2019Investitore o Offerente, nel risultato del servizio fornito;<\/li><li>ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un Offerente\/Investitore o di un gruppo di Offerente\/Investitore rispetto agli interessi di un altro Offerente\/Investitore.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>\u00c8 comunque consentita la conclusione di operazioni (finanziarie, commerciali, etc.) con Soggetti Rilevanti e Parti Correlate se le decisioni sono prese in modo obiettivo, senza l\u2019indebita influenza di conflitti di interesse e se tali operazioni, come principio generale, sono condotte alle normali condizioni di mercato.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\"><li><strong>Strategia e procedure per la gestione dei conflitti di interesse<br>Presidi organizzativi<\/strong><br>I presidi organizzativi prevedono l\u2019adozione di un sistema di governance che consenta di ridurre il rischio potenziale di conflitto di interesse da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate in riferimento alla prestazione dei servizi. A tal riguardo, la struttura organizzativa adottata dal Fornitore prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilit\u00e0 e l\u2019opportuna separatezza funzionale delle attivit\u00e0 ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d\u2019interesse nell\u2019ambito dell\u2019articolato procedurale.<br><br><strong>Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite<\/strong><br>Il Fornitore vieta a tutti i Soggetti Rilevanti di esercitare un\u2019influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attivit\u00e0 sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto; ogni soggetto rilevante che ritenga di aver subito un\u2019influenza indebita nello svolgimento delle attivit\u00e0 assegnate pu\u00f2 effettuare un\u2019apposita segnalazione da indirizzarsi, anche in forma anonima, alla Funzione di Compliance. Il Fornitore richiede ai Soggetti Rilevanti e alle Parti Correlate di limitare o evitare attivit\u00e0 che possano inficiare una gestione corretta dei conflitti di interesse.<br><br><strong>Barriere informative (Chinese Walls)<\/strong><br>Il Fornitore adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attivit\u00e0 potenzialmente in conflitto. In particolare, le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attivit\u00e0 in conflitto non \u00e8 resa disponibile alle risorse preposte ad altre attivit\u00e0; tale divieto \u00e8 derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili dell\u2019unit\u00e0 organizzativa o dell\u2019Amministratore Delegato.<br><br><strong>Vigilanza separata<\/strong><br>I soggetti coinvolti nelle attivit\u00e0 in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attivit\u00e0 a responsabili distinti, ferma la responsabilit\u00e0 ultima dei vertici aziendali sulle attivit\u00e0 svolte nel loro complesso. Ogni area di attivit\u00e0 del Fornitore \u00e8, infatti, assegnata ad un responsabile diverso che riferisce direttamente all\u2019Amministratore Delegato.<br><br><strong>Incentivi ai dipendenti, dirigenti e collaboratori<\/strong><br>Il Fornitore nello svolgimento dei servizi evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale (dipendenti, dirigenti e collaboratori) secondo modalit\u00e0 incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.<br><br>Il Fornitore viene remunerato dalle societ\u00e0 Offerente attraverso l\u2019applicazione di una commissione pari ad una percentuale dell\u2019ammontare raccolto tramite l\u2019Offerta.<br><br><strong>Iter deliberativo e verbalizzazioni<\/strong><br>Nell\u2019ipotesi in cui l\u2019operazione in conflitto rientri nel campo di applicazione dell\u2019art. 2391 c.c., sia con un Soggetto Rilevante o Parte correlata o comunque si ritiene, a seguito di preliminare valutazione del Consiglio di Amministrazione, rilevante sotto il profilo dell\u2019assunzione dei rischi da parte della Societ\u00e0, essa deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, la delibera delle operazioni deve fornire adeguata motivazione in merito a:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a. l\u2019opportunit\u00e0 e la convenienza economica dell\u2019operazione;<br>b. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell\u2019operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.<\/p>\n\n\n\n<p>Ove opportuno, il Valutatore Indipendente sar\u00e0 chiamato a esprimere il proprio parere valutativo, di natura vincolante ai fini della decisione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obblighi informativi e di astensione degli esponenti aziendali<\/strong><br>Gli esponenti aziendali portatori di interessi personali o legati alla carica, al ruolo o alle funzioni ricoperte, danno atto, in sede di Consiglio di Amministrazione, della natura e dell\u2019estensione di detti conflitti oltre che ai fini della presente policy anche ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 2391 Codice civile.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\"><li><strong>Strategia e procedure per la gestione dei conflitti di interesse nel caso del Valutatore indipendente.<\/strong><br>Laddove il conflitto di interessi dovesse riguardare il Valutatore Indipendente, lo stesso dovr\u00e0 informare il Consiglio di amministrazione del Fornitore che non gli \u00e8 possibile esprimere alcun parere in merito alla questione posta alla sua attenzione e conseguentemente il Fornitore dovr\u00e0 rinunciare alla pubblicazione sul Portale dell\u2019Offerta che ha determinato l\u2019insorgere di un conflitto di interessi.<br><\/li><li><strong>Supporto all\u2019identificazione e gestione dei conflitti di interesse<\/strong><br>Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Responsabile della Funzione di Compliance il soggetto al quale compete il ruolo di supportare in via continuativa l\u2019Amministratore Delegato e, a monte il medesimo Consiglio, nel coordinamento delle attivit\u00e0 di censimento e gestione delle situazioni di conflitto, facendosi a tal fine promotore delle proposte di integrazione\/implementazione della presente Policy finalizzata alla miglior gestione delle fattispecie di conflitto rilevate.<br><\/li><li><strong>Informativa sui conflitti di interesse<\/strong><br>Il Fornitore pubblica sul proprio sito una sintesi della Policy in materia di conflitto di interesse in modo da rendere<br>gli Offerenti e gli Investitori edotti delle misure di presidio.<br><br>Qualora le procedure organizzative ed amministrative adottate per garantire e proteggere gli interessi degli Investitori non possano essere attuate o non vengano ritenute dal Fornitore sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, un&#8217;adeguata protezione degli interessi degli Investitori, il Fornitore, contestualmente alla pubblicazione dell\u2019Offerta o prima di concludere l&#8217;Offerta, fornir\u00e0 agli Investitori le informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi, sulla relativa natura e\/o sulle fonti di tale conflitto.<br>Resta fermo anche quanto precisato al par. 4.<br><\/li><li><strong>Revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse<\/strong><br>Allo scopo di mantenere un\u2019efficace gestione dei conflitti aggiornata nel tempo, i contenuti del presente documento vengono sottoposti a revisione annuale del Consiglio di Amministrazione.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>*Come definito quale definito nell\u2019articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014\/65\/UE. In particolare, per legame di controllo, ai sensi della predetta direttiva si intende \u201crelazione esistente tra un\u2019impresa madre e un\u2019impresa figlia, in tutti i casi di cui all\u2019articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013\/34\/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un\u2019impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un\u2019impresa figlia \u00e8 considerata impresa figlia dell\u2019impresa madre<br>che \u00e8 a capo di tali imprese\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>** Si veda Nota 1.<\/p>\n\n\n\n<p>*** Si veda Nota 1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Fornitore ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione e, di seguito, si riporta un estratto delle modalit\u00e0 operative adottate, unitamente alle principali informazioni necessarie a comprenderle, per salvaguardare gli interessi degli Investitori. 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