{"id":4619,"date":"2021-08-06T17:53:30","date_gmt":"2021-08-06T15:53:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.concreteinvesting.com\/?p=4619"},"modified":"2022-12-20T12:21:31","modified_gmt":"2022-12-20T12:21:31","slug":"il-nuovo-regolamento-europeo-sul-crowdfunding","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.concreteinvesting.com\/blog\/equity-crowdfunding\/il-nuovo-regolamento-europeo-sul-crowdfunding","title":{"rendered":"Il nuovo regolamento europeo sul Crowdfunding"},"content":{"rendered":"<p>Il 20 ottobre 2020 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2020\/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per il business. Ecco le principali novit\u00e0 introdotte dalla normativa europea.<\/p>\n<p>Il Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers) entrer\u00e0 in vigore il 10 novembre 2021, ma \u00e8 previsto un regime transitorio di un anno per le piattaforme gi\u00e0 operative, che potranno quindi continuare a operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022. Il Regolamento punta a uniformare la regolamentazione del settore per incentivare la <strong>prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding<\/strong>, finora scoraggiata dal quadro normativo estremamente frammentato che la disciplinava.<\/p>\n<h2>Regolamento ECSP: novit\u00e0 su autorizzazioni, vigilanza e investimenti<\/h2>\n<p>Il Regolamento ECSP introdurr\u00e0 un framework comune valido sia per l\u2019equity crowdfunding sia per il social lending (resteranno per\u00f2 fuori dalla riforma i prestiti alle persone fisiche per obiettivi personali) e toccher\u00e0 diversi punti del settore. In tema di <strong>autorizzazione e vigilanza<\/strong>, ad esempio, la nuova normativa stabilisce che le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare domanda di autorizzazione all\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato membro in cui sono stabilite. I fornitori di servizi di crowdfunding poi, dovranno operare sotto la vigilanza delle autorit\u00e0 competenti che hanno rilasciato l\u2019autorizzazione, mentre l\u2019<strong>ESMA<\/strong> istituir\u00e0 un registro di tutti i fornitori autorizzati e delle piattaforme operanti nell\u2019UE. Nuove regole saranno introdotte anche a <strong>tutela dell\u2019investitore<\/strong>, al quale i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare un documento standardizzato (<strong>Key Investment Information Sheet, KIIS<\/strong>) di 6 pagine con le informazioni elencate dettagliatamente nel regolamento.<\/p>\n<p>Importanti novit\u00e0 saranno introdotte anche sul fronte degli <strong>investimenti<\/strong>: anche le imprese diverse dalle PMI potranno raccogliere capitale di rischio e gli investitori retail potranno collocare minibond, mentre non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile per le piattaforme collocare quote di <strong>OICR<\/strong> (fondi). Le campagne che riguardano investimenti indiretti effettuati tramite societ\u00e0 veicolo saranno invece possibili, ma solo in determinati casi. Il <strong>limite di raccolta massima<\/strong> per ogni impresa scende a \u20ac 5 milioni nell\u2019arco di un anno, a fronte dell\u2019attuale limite di \u20ac 8 milioni.<\/p>\n<h2>Tutela di investitori non sofisticati e lotta al conflitto di interessi<\/h2>\n<p>Quanto alle regole a tutela degli investitori, il Regolamento introduce sia per l\u2019equity che per il lending crowdfunding una sorta di <strong>valutazione di \u201cappropriatezza rafforzata\u201d<\/strong> per i cosiddetti investitori \u201cnon sofisticati\u201d. Come sintetizzato da Toni Marcelli, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, in caso di investimento per un ammontare superiore all\u2019importo pi\u00f9 elevato tra 1.000 \u20ac o il 5% del patrimonio netto dell\u2019investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovr\u00e0 avvertire l\u2019investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell\u2019investimento e dei relativi rischi.<\/p>\n<p>Sono inoltre introdotte regole pi\u00f9 stringenti in materia di <strong>conflitto di interessi<\/strong>: i gestori, ad esempio, non potranno aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme e saranno introdotti requisiti prudenziali in termini di capitale minimo e business continuity. Si tratta di importanti novit\u00e0 per il settore che, si spera, contribuiranno a snellire (e quindi incentivare) le prestazioni transfrontaliere dei servizi di crowdfunding, finora penalizzate dalla frammentazione della normativa.<\/p>\n<p>Concrete Investing continuer\u00e0 a monitorare con molta attenzione le evoluzioni normative del settore in modo da garantire come sempre ai propri investitori un servizio aggiornato ed efficiente. Per avere informazioni sui progetti proposti dalla nostra piattaforma di equity crowdfunding immobiliare e restare aggiornati su tutte le novit\u00e0 del settore \u00e8 sufficiente registrarsi gratuitamente, con la propria mail, sul nostro portale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 20 ottobre 2020 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2020\/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per il business. Ecco le principali novit\u00e0 introdotte dalla normativa europea. 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