Servizio di intestazione fiduciaria per l’ investimento

Concrete Investing ha introdotto il servizio di intestazione fiduciaria delle quote sottoscritte dall’Investitore attraverso una partnership con Be Trust Fiduciaria società fiduciaria di amministrazione, autorizzata e vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I vantaggi

I vantaggi derivanti dall’intestazione fiduciaria delle quote sottoscritte tramite Concrete Investing sono i seguenti:

  • Privacy per l’Investitore: i dettagli dell’investimento, così come il nominativo dell’Investitore non saranno resi pubblici; di conseguenza nella visura camerale dell’Offerente, ad aumento di capitale perfezionato, secondo le regole attuali risulterà solamente la società Fiduciaria a rappresentanza dei singoli sottoscrittori.
  • Unico interlocutore: l’Offerente avrà solo la società fiduciaria come unico socio a rappresentanza di tutti gli investitori; in questo modo eventuali operazioni ordinarie e straordinarie potranno essere più facilmente percorribili a vantaggio degli investitori stessi.
  • Gestione professionale delle quote: la Fiduciaria si occuperà di amministrare le quote sottoscritte con professionalità e massima diligenza, fornendo reportistica periodica all’Investitore e operando come sostituto di imposta sollevando così l’investitore da ogni obbligo.
  • Mercato secondario: al fine di facilitare lo scambio delle partecipazioni, tramite la Fiduciaria sarà più semplice e meno onerosa la circolazione delle quote delle operazioni sottoscritte tramite Concrete Investing tra i soci.
  • Gratuità del servizio: i costi, relativi sia all’apertura che all’amministrazione annuale del mandato fiduciario riguardante le quote sottoscritte tramite Concrete Investing, saranno sostenuti da Concrete Investing per tutta la durata dell’investimento prevista in fase di offerta iniziale.

Come funziona

In fase di registrazione completa, verranno richieste una serie di informazioni necessarie alla compilazione automatica di una proposta di mandato fiduciario.

Una volta conclusa la registrazione, inviato l’ordine di investimento, proceduto con il versamento, e solo nel caso in cui la raccolta si chiuda con successo, la Fiduciaria, dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche, procede con l’eventuale accettazione del Mandato Fiduciario ed invia al singolo Investitore un welcome message di conferma dell’avvenuta operazione.

Per successivi investimenti da parte dello stesso Utente, non sarà necessario compilare nuovamente i dati relativi al Mandato Fiduciario e le quote sottoscritte andranno automaticamente riportate all’interno del Mandato Fiduciario precedentemente perfezionato.

L’Investitore avrà in ogni momento la facoltà di recedere dal Mandato Fiduciario, rinunciando così ai relativi vantaggi. Saranno a suo carico i costi relativi all’eventuale re intestazione delle quote in nome proprio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi notarili, le imposte, i costi di deposito) o a nome di un’altra società fiduciaria.

Di seguito le clausole generali conformi a quelle contenute nello schema di incarico fiduciario trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico:

  1. La FIDUCIARIA depositerà i VALORI affidati alla sua amministrazione presso le Banche, indicate nel frontespizio, di gradimento della FIDUCIARIA salvo specifiche istruzioni del FIDUCIANTE, in apposito conto di amministrazione fiduciaria, con espressa facoltà di sub deposito, presso Monte Titoli S.p.A. o altri enti di deposito accentrato.
  2. La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative:
    • a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE in tal senso e fino a revoca delle stesse.
    • ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE. Quest’ultimo dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da richiedere; in particolare, in caso di utili societari relativi a partecipazioni non qualificate, in mancanza di istruzioni specifiche gli stessi saranno assoggettati alla applicazione della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 27 del DPR n. 600/73
    • ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;
    • ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all’esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa – contestualmente alle istruzioni – i fondi necessari all’esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l’esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e nell’interesse del FIDUCIANTE;
    • ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE o della persona da lui designata, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l’Assemblea, purché alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE per il deposito dei titoli almeno il 10° giorno anteriore.La FIDUCIARIA nell’esecuzione dell’incarico compirà per conto del FIDUCIANTE tutti gli atti di amministrazione dei valori affidati. La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all’esecuzione dell’incarico e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:
      • In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell’interesse del FIDUCIANTE ed allo scopo di consentirgli – nel limite del possibile – l’esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI per l’Assemblea ed è, comunque, obbligata ad astenersi dal partecipare all’Assemblea stessa.
      • Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto valori della stessa specie la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità in ordine sia all’esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla mancata ammissione all’esercizio del voto stesso.
  3. Nel corso dello svolgimento dell’incarico il FIDUCIANTE non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti.Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, alla esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 5, 9 e 14. Eventuali commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell’operazione dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE e la FIDUCIARIA.Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l’eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione.E’ fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi.
  4. Eventuali azioni giudiziarie o l’attivazione di procedure arbitrali nei confronti di terzi connesse ai VALORI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi scritti tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA.
  5. La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento dell’incarico non le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo obbligo del FIDUCIANTE anticipare i mezzi occorrenti alla FIDUCIARIA per lo svolgimento dell’incarico ovvero prestare garanzie ritenute idonee.La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne la esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge, regolamentari, pregiudizievoli dalla sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti sospettivi.
  6. Qualora il FIDUCIANTE, nel corso dello svolgimento dell’incarico, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 9, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata a.r. con effetto dal Ricevimento della comunicazione da parte del cliente.Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE secondo la corretta esecuzione del rapporto.
  7. In caso di più FIDUCIANTI, l’incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l’adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l’adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI.Pertanto, ogni disposizione per l’amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria e di trasferimento totale o parziale dei VALORI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI.Qualora prima dell’esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non le vengano comunicate istruzioni scritte, d’accordo fra tutti i FIDUCIANTI.
  8. Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale.Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e di diritti di opzione ed di assegnazione, dall’incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall’amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso Aziende di Credito (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora nel termine di 5 giorni non avvenga l’impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente incarico. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE stesso.Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l’esclusione della compensazione di cui all’art. 1853 c.c. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca.La FIDUCIARIA con cadenza almeno annuale, invierà al FIDUCIANTE la situazione della consistenza analitica dei VALORI in amministrazione, nonché le variazioni intervenute nel periodo di riferimento in correlazione alle istruzioni eseguite o per altra causa.
  9. Sia il FIDUCIANTE, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente incarico con un preavviso di quindici giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata a.r. con effetto dal ricevimento della comunicazione medesima. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest’ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso.Ove il FIDUCIANTE non abbia a ritirare immediatamente i VALORI, la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro.La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dal presente incarico come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all’integrale soddisfacimento.Il FIDUCIANTE potrà altresì revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA i singoli poteri alla stessa conferiti per l’esecuzione dell’incarico.
  10. Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente incarico, il FIDUCIANTE è obbligato a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ri-trasferimento in capo a sé medesimo o ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei VALORI affidati.
  11. La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 c.c.La FIDUCIARIA, nell’esecuzione dell’incarico è autorizzata in via generale, a termine dell’art, 1717 2° comma c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a se altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest’ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA risponde dell’operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 c.c.La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle Aziende ed Istituti di Credito ad altri intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI, ovvero delle Poste e/o altri vettori autorizzati.
  12. La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente od indirettamente dall’esecuzione del presente incarico.Il FIDUCIANTE dichiara per se, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all’esecuzione dell’incarico.
  13. Ove la FIDUCIARIA non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del FIDUCIANTE, la stessa provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE medesimo dell’attività svolta con cadenza almeno annuale.
  14. La FIDUCIARIA si riserva di opporre al FIDUCIANTE e ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali comunque limitanti la libera trasferibilità dei VALORI oggetto dell’incarico siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento del conferimento dello stesso.
  15. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all’indirizzo indicato dal FIDUCIANTE all’atto del conferimento dell’incarico o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più fiducianti, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita ad uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto agli uffici della Società in Piazza Virgilio, 3 – 20123 MILANO.
  16. Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
  17. La FIDUCIARIA consegna al FIDUCIANTE – in fase di sottoscrizione dell’incarico – il documento conoscitivo redatto ai sensi dell’art. 5, comma 10, punto 3, del Decreto Ministeriale 16/01/1995.

Le eventuali modifiche apportate al documento in questione potranno essere visionate sul sito web della Società al seguente indirizzo: www.betrust.it

Nonostante svolga attività riservata e operando sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e da Banca D’Italia per i relativi aspetti di competenza e nell’interesse dei Sottoscrittori, la presenza della Fiduciaria, frapponendosi tra i Sottoscrittori e l’Offerente, rappresenta una controparte. Si segnala inoltre che, dovendo la Fiduciaria adempiere a determinate attività nell’esecuzione dell’incarico (e.s.: soggetto Sostituto di Imposta), l’incasso delle liquidità di competenza dei Sottoscrittori potrà avvenire non contestualmente all’incasso da parte della fiduciaria stessa.