Guida alla compilazione FATCA & CRS (persona giuridica)

Di seguito vengono illustrate alcune definizioni funzionali alla corretta compilazione del censimento della persona giuridica ai fini FATCA & CRS.

Pur suggerendo la comprensione approfondita dei contenuti del documento, Concrete Investing anticipa all’Utente che:

  • una holding di partecipazioni non quotata non è un’Istituzione Finanziaria e rientra nella categoria di “PASSIVE NFFE”
  • una società di capitali che ha per oggetto sociale la produzione e vendita di beni e servizi, ma che investe e detiene anche partecipazioni societarie non è un’Istituzione Finanziaria e rientra nella categoria di “(Other) ACTIVE NFFE“

Definizioni utili per la compilazione

ACTIVE NFFE/NFE

Per Active NFFE/NFE si intende ogni persona giuridica diversa da una istituzione finanziaria, che rispetta almeno uno dei seguenti criteri:

  • svolge in via prevalente attività di produzione di beni o servizi non finanziari, dove per attività prevalente di produzione di beni o servizi non finanziari si intende: una società il cui reddito lordo (calcolato in base all’anno solare) è rappresentato i) per una percentuale inferiore al 50% da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc) ed ii) i cui asset, sempre per una percentuale inferiore al 50%, producono o sono detenuti al fine di produrre passive income. Per Esempio: Mario Rossi S.r.l. che dovrebbe svolgere attività commerciale ma che invece si occupa di investire prevalentemente in strumenti finanziari.
  • è quotata (società le cui azioni sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato) o controllata da una società quotata (società collegata o controllata da una società quotata). Esempio: ENI S.p.A. e Snam S.p.a. (controllata di ENI).
  • è una società no-profit, intesa come una società che rispetti i seguenti requisiti: i) stata costituita nel Paese nella quale ha sede esclusivamente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, sportivi, culturali o educativi ii) nel Paese in cui ha sede è esonerata dall’imposta sul reddito iii) non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali iv) il diritto applicabile del Paese in cui l’entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell’entità escludono l’attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali della società a privati o a società non di pubblica utilità, salvo che si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati e v) il diritto applicabile del Paese in cui l’entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell’entità esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un’altra organizzazione di pubblica. Esempi: ente no profit, ente religioso, associazione sportiva.
  • è una start-up (società che non esercita ancora un’attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i propri fondi in asset in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario. La società è da non considerarsi più una start-up alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione) o una società in fase di liquidazione (società che negli ultimi cinque anni non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un’attività diversa da quella di un istituto finanziario).
  • è una holding di società non finanziarie: le attività della società consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società controllate, le cui attività operative non siano afferibili a quelle di un istituto finanziario, nel finanziamento e nell’erogazione di servizi per tali società controllate. Tuttavia una società non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere) fondo d’investimento, ad esempio un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un fondo per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d’investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d’investimento. Esempio: l’entità è una holding che si occupa esclusivamente di detenzione di partecipazioni in società non finanziarie alle quali eroga finanziamenti.
  • è un centro di tesoreria di un Gruppo non finanziario: la società si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate o controllate, che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate o controllate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo non sia quella di un istituto finanziario.

CERTIFIED DEEMED – COMPLIANT FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION (CD-CFFI)

Con il termine Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution – Istituzioni finanziarie estere certificate (CDCFFI) si designano le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro Statunitense.

Il soggetto si qualifica come CDCFFI se rientra in una delle seguenti categorie (di cui alla Section 1.1471-5(f)(2) delle U.S. Final Regulations):

  • CDCFFI – Nonregistering local bank
  • CDCFFI – FFI with only low-value accounts
  • CDCFFI – Sponsored, closely held investment vehicle
  • CDCFFI – Limited life debt investment entities
  • CDCFFI – Investment advisors and investment managers

DIRECT REPORTING NFFE

Con il termine Direct Reporting NFFE si intende una persona giuridica diversa da una Financial Institution che provvede ad effettuare autonomamente la registrazione sul portale dell’IRS al fine di ottenere il GIIN (Global Intermediary Identification Number) al fine di fornire direttamente all’IRS le eventuali informazioni sui soggetti che esercitano il controllo.

EXEMPT BENEFICIAL OWNERS – Beneficiari Effettivi Esenti (EBO)

Con il termine Exempt Italian Beneficial Owners – Beneficiari effettivi italiani esenti si intende:

  1. il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
  2. un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un’organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
  3. Banca d’Italia;
  4. Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
  5. Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP);
  6. i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 Euro;
  7. i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’articolo 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
  8. i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui alle lettere a), b) e c) del presente numero 11.1 per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
  9. entities wholly owned by exempt beneficial owners – Entità di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti designa le entità di investimento di cui al numero 5, lettera c):
    1. le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dagli EBO di cui alle lettere a), b), c) f), h), i)del presente numero 11.1, nonché dagli EBO di cui al successivo numero 11.2; e
    2. che assumano prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi esenti indicati a numero 1).

Il termine Exempt Beneficial Owner comprende anche gli Exempt Foreign Beneficial Owners – Beneficiari effettivi esteri esenti, termine che designa i soggetti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione interna di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

ISTITUZIONE FINANZIARIA

In base alla regolamentazione FATCA il termine “Istituzione Finanziaria” designa:

  • “Custodial Institution – Istituzione di custodia”, cioè un soggetto che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi;
  • “Depository Institution – Istituzione di deposito”, cioè un soggetto che accetta depositi nell’ambito della propria attività bancaria o similare;
  • “Investment Entity – Entità di investimento”, cioè un soggetto che presenta una delle seguenti caratteristiche:
    1. svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d’interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie; ovvero
    2. il reddito lordo prodotto deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un’impresa di assicurazioni specificata o da un’entità di investimento di cui al precedente numero 1); ovvero
    3. è un organismo di investimento collettivo del risparmio o un veicolo di investimento similare istituito con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie.
  • “Specified Insurance Company – impresa di assicurazione specificata”, cioè ogni soggetto che è una impresa di assicurazione, o la holding di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o un contratto di rendita (annuity contract) ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata ad effettuare dei pagamenti;
  • “Holding Company” cioè un soggetto la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio gruppo finanziario rilevante ai fini FATCA (es. holding di un gruppo bancario).

ISTITUZIONE FINANZIARIA U.S.

Si intende ogni istituzione finanziaria costituita o con sede legale negli Stati Uniti.

LISTA PAESI Model IGA1 e Model IGA2

Per l’elenco aggiornato dei Paesi, si deve far riferimento al portale IRS: http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx

PARTICIPATING FOREIGN FINANCIAL INSTITUTION (PFFI)

Istituzione finanziaria partecipante (PFFI) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.

Tali FI sono tenute alla registrazione presso l’IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che deve essere raccolto ai fini dell’identificazione FATCA.

PASSIVE NFFE/NFE

Con il termine Passive NFFE/NFE si intende ogni persona giuridica, diversa da una istituzione finanziaria che presenta alternativamente le seguenti caratteristiche:

  • reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale; oppure
  • assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting). Per esempio, la Mario Rossi s.r.l. che dovrebbe produrre bulloni e che invece investe in attività finanziarie.

Solo ai fini CRS il termine Passive NFE ricomprende anche un’entità di investimento residente fiscalmente in una giurisdizione non partecipante il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazioni di attività finanziarie, se l’entità è gestita da un’altra entità che è un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazione specificata o un’entità di investimento.

REGISTERED DEEMED – COMPLIANT FOREIGN FINANCIAL ISTITUTION (RD-CFFI)

Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti (RDCFFI) designa:

  1. istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
  2. istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione (FI Reporting);
  3. istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa domestica di tali ultimi Paesi.

Tali FI sono tenute alla registrazione presso l’IRS, a seguito della quale ricevono un codice GIIN che deve essere raccolto ai fini dell’identificazione FATCA.

RESIDENZA FISCALE PER PERSONE GIURIDICHE

  • Residenza Fiscale in Italia

In generale, si sensi della normativa italiana, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni, ovvero 184 in caso di anno bisestile) hanno in Italia (i) la sede legale o (ii) la sede dell’amministrazione o (iii) l’oggetto principale.

  • Residenza Fiscale estera

Una società è generalmente residente ai fini fiscali in uno Stato se, per la legge di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato in virtù della propria sede legale, sede amministrativa o per altri criteri similari. Al fine di risolvere eventuali casistiche di doppia residenza fiscale, la società può far riferimento alle Convenzioni contro la doppia imposizione, che contengono le cd. “tiebreaker rules” per stabilire la propria residenza fiscale.

Per ulteriori informazioni relative alla propria residenza fiscale, si prega di contattare il proprio consulente fiscale o verificare le informazioni disponibili sul Portale Web dell’OECD http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-andassistance.

SPECIFIED U.S. PERSON

Con il termine Specified U.S. Person si intende ogni persona giuridica costituita o con sede legale negli Stati Uniti (cosiddetta U.S. Person) diversa da:

  • una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
  • qualsiasi società di capitali, secondo la definizione sopradescritta, appartenente allo stesso «gruppo allargato» (expanded affiliated group) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’Internal Revenues Code degli Stati Uniti (IRC);
  • qualsiasi organizzazione fiscalmente esente conformemente alla sezione 501(a) dell’IRC o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell’IRC;
  • gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà;
  • qualsiasi Stato federato, distretto della Columbia, o territorio statunitense, qualsiasi loro suddivisione politica, oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette tipologie;
  • qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell’IRC;
  • qualsiasi fondo d’investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell’IRC;
  • qualsiasi società d’investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell’IRC o qualsiasi ente inscritto nel registro della Securities and Exchange Commission conformemente all’Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
  • qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dell’IRC;
  • qualsiasi trust fiscalmente esente di cui alla sezione 664© dell’IRC o descritto alla sezione 4947(a)(1) dell’IRC;
  • un dealer di titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni) registrato come tale secondo il diritto statunitense o di un qualsiasi Stato federato;
  • un broker come definito alla sezione 6045© dell’IRC;
  • ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati.

TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN) / EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER (EIN)

Il Taxpayer Identification Number (TIN) è un codice identificativo del contribuente finalizzato all’assolvimento degli adempimenti tributari a questo riconducibili. Con riferimento agli Stati Uniti (U.S. TIN), esso può essere assegnato dalla Social Security Administration (come il SSN sotto definito) o dall’IRS.L’EIN è il codice identificativo assegnato alle persone giuridiche da parte delle autorità statunitensi.